MILANO: in un grande Condominio di 230 condòmini vengono decisi interventi del relativi al Superbonus 110% per circa 33,5 milioni, con sconto in fattura e cessione del credito. Fra i lavori era prevista la sostituzione del klinker con grès porcellanato, il cambio dei colori delle facciate e una nuova fascia verticale in corrispondenza dei balconi. Un gruppo di condòmini impugnavano la delibera e ne chiedevano la sospensione. Nella prima fase il Giudice respingeva la richiesta di sospensione, ritenendo insussistenti i motivi.
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE IN RIFORMA DELLA PRECEDENTE ORDINANZA.
Il Tribunale in composizione collegiale ha accolto invece le motivazioni degli impugnanti e sospeso l’esecutività delle delibere adottate nel maggio 2021 dal Condominio.
L’argomento principalmente trattato nell’ordinanza riguarda la lesione del decoro architettonico.
I Giudici rilevano innanzitutto che il progetto prevedeva l’installazione del cappotto termico “con modalità che comportano il radicale mutamento esteriore di tutte le facciate, per materiali, colori ed elementi aggiuntivi ornamentali”. E aggiungono che in tal modo l’aspetto degli edifici risulterebbe modificato “perché già la sola sostituzione del klinker – che costituisce una caratteristica di molti fabbricati a Milano tipica di una precisa epoca storica, e che imprime un peculiare tratto distintivo, sotto il profilo estetico, agli edifici, contribuendo a conferire ad essi una specifica identità e fisionomia, ne implica la totale alterazione sotto il profilo estetico”.
Inoltre il divieto di innovazioni lesive del decoro architettonico, stabilito dall’art. 1120 del codice civile è “incondizionato e consente anche ad un solo condomino di esprimere il proprio dissenso e di agire per il ripristino delle caratteristiche originarie del fabbricato (Cass. 851/2007)”.
E la norma specifica sul Superbonus, osserva il Collegio, non deroga la disciplina del codice civile, in quanto “come chiarito di recente dalla giurisprudenza di legittimità in fattispecie analoga (relativa a precedente normativa del settore), l’eventuale alterazione del decoro architettonico costituisce un limite imposto alla legittimità della innovazione diretta al miglioramento dell’efficienza energetica del fabbricato (Cass. ord. n. 10371/2021)”.